(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14
                         del 16 aprile 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
 
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  All'art. 25 della  legge  regionale  n.  64/1998,  il  comma  1  e'
sostituito dal seguente:
  1.  Sono  assegnati  all'A.R.T.A.,  con  provvedimento della giunta
regionale, con le modalita' di cui all'art. 27:
   a) il personale dei presidi multizonali di prevenzione cosi'  come
previsto  nella  pianta  organica in essere alla data del 31 dicembre
1993, nonche' quelle ulteriori in essere  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge.  Eventuali posizioni soprannumerarie,
riferite  al  personale  in  dotazione  dei  P.M.I.P.  ed   assegnate
all'A.R.T.A.,  saranno  riassorbite  da  questa  nei rispettivi ruoli
previsti     negli     organici.    Il    personale    del    settore
impiantistico-infortunistico dei P.M.I.P. le cui funzioni,  ai  sensi
del  precedente  art.  6,  comma  2,  sono attribuite alle ASL, resta
assegnato, in forma definitiva, alle ASL interessate;
   b) il personale alla data del 31 dicembre 1993 dei  servizi  delle
ASL,  in  base  alla  ricognizione  di  cui  all'art. 27, relativa al
personale adibito alle funzioni e  alle  attivita',  comprese  quelle
laboratoristiche,  di  cui  all'art.  5 attribuite all'A.R.T.A.; tale
assegnazione ricomprende anche  i  posti,  con  arrotondamento  della
somma  all'unita' delle frazioni di personale comunque utilizzato per
le attivita' trasferite;
   c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi  e
tecnici  delle  ASL  sedi  dei presidi multizonali di prevenzione, in
proporzione alla dotazione trasferita all'A.R.T.A. sul  totale  della
dotazione organica;
   d)  le  dotazioni  organiche  della  Regione  o di enti regionali,
relative al personale adibito alle funzioni ed alle attivita' di  cui
all'art.  5 attribuite all'A.R.T.A.;
   e)  le  dotazioni organiche della provincia e dei comuni, relative
al personale adibito, alla data di entrata in vigore  della  presente
legge,  alle  funzioni ed alle attivita' di cui all'art. 5 attribuite
all'A.R.T.A.;
   f) il personale che  gia'  opera  in  enti  deputati  alla  tutela
ambientale che eventualmente ne facesse richiesta;
   g)  il personale assunto con contratto avente ad oggetto "Raccolta
dei   dati   esistenti   sull'inquinamento   atmosferico   e    sulla
distribuzione  degli  impianti  alla  luce del decreto del Presidente
della Repubblica n. 203/1988" in servizio, alla data  di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  presso  il settore ecologia e tutela
ambiente  della  Regione  Abruzzo.  Nelle  more  della   costituzione
dell'A.R.T.A.  il  personale,  di  cui  alla  presente lettera, resta
assegnato al settore ecologia e tutela ambiente.