(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 14 del 16 aprile 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. All'art. 25 della legge regionale n. 64/1998, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 1. Sono assegnati all'A.R.T.A., con provvedimento della giunta regionale, con le modalita' di cui all'art. 27: a) il personale dei presidi multizonali di prevenzione cosi' come previsto nella pianta organica in essere alla data del 31 dicembre 1993, nonche' quelle ulteriori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Eventuali posizioni soprannumerarie, riferite al personale in dotazione dei P.M.I.P. ed assegnate all'A.R.T.A., saranno riassorbite da questa nei rispettivi ruoli previsti negli organici. Il personale del settore impiantistico-infortunistico dei P.M.I.P. le cui funzioni, ai sensi del precedente art. 6, comma 2, sono attribuite alle ASL, resta assegnato, in forma definitiva, alle ASL interessate; b) il personale alla data del 31 dicembre 1993 dei servizi delle ASL, in base alla ricognizione di cui all'art. 27, relativa al personale adibito alle funzioni e alle attivita', comprese quelle laboratoristiche, di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unita' delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attivita' trasferite; c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle ASL sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'A.R.T.A. sul totale della dotazione organica; d) le dotazioni organiche della Regione o di enti regionali, relative al personale adibito alle funzioni ed alle attivita' di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.; e) le dotazioni organiche della provincia e dei comuni, relative al personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle funzioni ed alle attivita' di cui all'art. 5 attribuite all'A.R.T.A.; f) il personale che gia' opera in enti deputati alla tutela ambientale che eventualmente ne facesse richiesta; g) il personale assunto con contratto avente ad oggetto "Raccolta dei dati esistenti sull'inquinamento atmosferico e sulla distribuzione degli impianti alla luce del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988" in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il settore ecologia e tutela ambiente della Regione Abruzzo. Nelle more della costituzione dell'A.R.T.A. il personale, di cui alla presente lettera, resta assegnato al settore ecologia e tutela ambiente.